Richiesta fotoriproduzione
Norme per la concessione del permesso di riproduzione fotografica di opere d’arte di musei e raccolte del Comune di Roma
1. Le riprese fotografiche - a colori o in bianco e nero - di opere d’arte di musei e raccolte del Comune di Roma vengono realizzate direttamente dalla Sovraintendenza ai Beni Culturalidel Comune di Roma [d’ora in poi indicata come “Sovraintendenza”] o sotto il diretto controllo del personale della Sovrintendenza. Il copyright appartiene pertanto al Comune di Roma, in accordo con le norme legislative vigenti.
2. Nessuna fotografia può essere pubblicata o comunque riprodotta con qualsiasi mezzo senza un’autorizzazione scritta della Sovraitendenza.
3. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accettazione da parte del richiedente delle presenti norme. A tale scopo, il richiedente invierà alla direzione del museo competente una copia firmata di questo foglio, nonché il modulo allegato, compilato in ogni sua parte, per consentire la definizione dell’ammontare dei diritti.
4. Il permesso di riproduzione è limitato alle sole opere esplicitamente elencate nell’autorizzazione e per il mezzo di pubblicazine indicato; è valido per una sola volta e non conferisce alcun diritto esclusivo o a tempo indeterminato; non può essere venduto, assegnato o comunque trasferito a terzi (inclusi eredi, ditte subentranti o subappaltatori) senza uno specifico consenso scritto della Sovraintendenza; non può essere impiegato in nessuna forma di propaganda commerciale, pubblicità, promozione.
5. Nella riproduzione, l’opera d’arte illustrata non può essere oggetto di nessuna forma di manipolazione, alterazione o distorsione senza il permesso scritto della Sovraintendenza; nel caso di riproduzione di uno o più particolari, questa circostanza dovrà essere chiaramente indicata.
6. Nelle referenze fotografiche dovrà essere chiaramente indicato il copyright del Comune di Roma, il nome del museo o della raccolta ed eventualmente il nome del fotografo. La precisa referenza sarà indicata nell’autorizzazione rilasciata dalla Sovraintendenza. L’inosservanza, anche parziale, di questa norma sarà perseguita nei termini di legge.
7. E’ facoltà della Sovraintendenza richiedere preventivamente e subordinare l’autorizzazione alla riproduzione il controllo dellebozze riguardanti le opere del Comune di Roma.
8. Due copie della pubblicazione andranno consegnate alla Direzione del museo comunale presso cui è conservata l’opera riprodotta. Nel caso di riproduzione di più opere di differenti musei e raccolte comunali, è facoltà della Sovraintendenza richiedere un numero di copie adeguato.
9. E’ possibile richiedere duplicati di stampe in bianco e nero, di trasparenti e diapositive a colori. In nessun caso verranno consegnati gli originali positivi o negativi d’archivio in bianco e nero di proprietà della Sovraintenenza. Nel caso di riprese effettuate a cura del richiedente, una copia sarà consegnata alla Sovraintendenza.
10. Il richiedente è tenuto a corrispondere alla Sovraintendenza il costo della fotografia, nonché al pagamento dei diritti di riproduzione. Nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di una fotografia regolarmente acquisita presso la Sovraintendenza, sarà richiesta il solo pagamento dei diritti. Nessuna fotografia sarà consegnata prima del completo pagamento dei costi e dei diritti.
11. L’autorizzazione alla riproduzione potrà essere revocata dalla Sovraintendenza in caso di inadempienze da parte del richiedenteo in presenza di dichiarazioni fallaci.
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